Regolamento
Art. 1 – La Commissione presbiterale italiana (CPI) è un organismo ecclesiale costituito dalla Conferenza episcopale italiana, che esprime a livello nazionale la comunione e la collaborazione dei presbiteri con l’episcopato italiano e con la sua azione pastorale.
Art. 2 – La Commissione presbiterale italiana collabora con la Conferenza episcopale italiana:
a) nella ricerca, nella individuazione e nell’approfondimento di problemi pastorali di carattere nazionale e, in particolare, di quelli relativi al clero;
b) nello studio, nella formulazione, nella proposta e nella eventuale attuazione di iniziative e servizi riguardanti le Chiese che sono in Italia.
Art. 3 – Gli argomenti da sottoporre allo studio della Commissione presbiterale italiana possono essere indicati:
– dalla Presidenza e dalla Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana;
– dal Consiglio direttivo della Commissione stessa;
– da almeno un terzo dei suoi membri.
Art. 4 – La Commissione presbiterale italiana accoglie rilievi, suggerimenti e proposte da parte delle Commissioni presbiterali regionali (CPR) e, a sua volta, offre ad esse contributi di riflessione e indicazioni di proposte operative.
Art. 5 – La Commissione presbiterale italiana è costituita da: a) tre sacerdoti per ciascuna regione ecclesiastica d’Italia, eletti dalla Commissione presbiterale regionale; b) sette sacerdoti membri di istituti di vita consacrata nominati dalla Conferenza italiana dei superiori maggiori (CISM) con attenzione anche alla presenza di membri di istituti missionari; c) “durante munere”, dai rappresentanti del clero italiano nel consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC); d) “durante munere”, dal delegato della Commissione presbiterale italiana presso il Consiglio delle commissioni presbiterali d’Europa (CCPE).
Art. 6 – I membri della Commissione presbiterale italiana, che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sessioni decadono dal loro mandato.
- A surrogare il membro decaduto provvede la Commissione presbiterale regionale ai sensi dell’art. 5/a.
- Se si tratta di un sacerdote appartenente a un istituto di vita consacrata, il nuovo membro sarà designato dalla Conferenza italiana dei superiori maggiori.
- Il mandato dei membri subentrati termina allo scadere del quinquennio per il quale la Commissione presbiterale italiana è stata nominata.
Art. 7 – I membri della Commissione presbiterale italiana durano in carica cinque anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo quinquennio.
“Durante munere” i sacerdoti, di cui all’art. 5/a, sono membri di diritto delle Commissioni presbiterali regionali che li hanno espressi.
Art. 8 – L’attività della Commissione presbiterale italiana è diretta da un Consiglio direttivo, costituito da: a) un vescovo presidente designato dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana; b) sei membri eletti dalla commissione stessa in ragione di due per ogni zona geografica d’Italia, ossia nord, centro, sud; c) un segretario nominato dal vescovo presidente tra i membri della commissione stessa.
Art. 9 – Il Consiglio direttivo della Commissione presbiterale italiana ha il compito di: a) preparare l’o.d.g. delle adunanze, sentita la Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana; b) scegliere i relatori su determinati argomenti; c) curare il coordinamento dei lavori della commissione; d) mantenere i rapporti con altri organismi su piano nazionale e internazionale, previa intesa con la Presidenza della Conferenza episcopale italiana; e) indicare il moderatore incaricato di dirigere le riunioni della commissione; f) redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione della Presidenza della Conferenza episcopale italiana.
Art. 10 – Il segretario notifica le convocazioni del consiglio direttivo e della commissione, cura la redazione dei verbali, la conservazione dell’archivio, le eventuali comunicazioni e i comunicati che potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana.
Art. 11 – La Commissione presbiterale italiana si raduna in seduta ordinaria tre volte l’anno.
In seduta straordinaria si riunisce ogni volta che a giudizio del consiglio direttivo sia ritenuto opportuno oppure quando un terzo dei membri della commissione ne faccia richiesta al presidente.
Art. 12 – La Commissione presbiterale italiana collabora specialmente con la Commissione episcopale per il clero.
Art. 13 – La Commissione si riferisce per la propria attività alla Presidenza della Conferenza episcopale italiana e può pubblicare eventuali documenti previa autorizzazione della stessa Presidenza.
Art. 14 – La sede della Commissione è in Roma, presso la Conferenza episcopale italiana, dove normalmente si tengono le adunanze tanto della commissione stessa quanto del consiglio direttivo.
Art. 15 – La commissione designa i propri rappresentanti a partecipare alle assemblee generali della Conferenza episcopale italiana quanto ne sia invitata dalla Presidenza stessa.
Analogamente essa procede quando sia invitata ad altre riunioni. La Commissione presenta per l’approvazione i bilanci preventivi e consuntivi alla Presidenza della Conferenza episcopale italiana.
Art. 16 – Le spese di funzionamento della commissione, comprese le spese inerenti la partecipazione ai lavori del Consiglio delle commissioni presbiterali di Europa, sono a carico della Conferenza episcopale italiana.
Le spese dei viaggi sono a carico delle Conferenze episcopali regionali e, pro rata parte, della Conferenza italiana dei superiori maggiori.
Roma, 23-26 settembre 1991
Consiglio permanente della CEI